(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Veneto
                    n. 109 del 21 dicembre 2007)
                       IL CONSIGLIO REGIONALE
                            Ha approvato
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                              Promulga
la seguente legge regionale:
                               Art. 1.
  Determinazione dell'aliquota dell'addizionale regionale all'IRPEF

  1.  Per gli anni 2008 e 2009 l'aliquota dell'addizionale re-gionale
all'imposta  sul  reddito  delle  persone fisiche di seguito chiamata
addizionale   regionale   IRPEF,  di  cui  all'art.  50  del  decreto
legislativo  15  dicembre  1997,  n.  446  «Istituzione  dell'imposta
regionale  sulle  attivita'  produttive,  revisione  degli scaglioni,
delle  aliquote  e  delle  detrazioni all'IRPEF e istituzio-ne di una
addizionale   regionale   a  tale  imposta,  nonche'  riordino  della
disciplina   dei  tributi  locali»  e  successive  modificazioni,  e'
determinata  per  i  soggetti  aventi  un  reddito imponibile ai fini
dell'addizionale  regionale  IRPEF  superiore ad euro 29.500,00 nella
misura del 1,4 per cento. 2. Per gli anni 2008 e 2009, per i soggetti
aventi  un  red-dito  imponibile  ai  fini dell'addizionale regionale
IRPEF  non  superiore  a  euro 29.500,00, l'aliquota dell'addizionale
regio-nale  IRPEF  e'  fissata nella misura dello 0,9 per cento, come
previsto dal comma 3 dell'art. 50 del decreto legislativo 15 dicembre
1997, n. 446.
  3.  Per  gli  anni  2008  e  2009, per i soggetti di cui al comma 1
aventi  un  reddito  imponibile  ai  fini dell'addizionale regio-nale
IRPEF  compreso  tra  euro  29.501,00  e  euro  29.650,00, l'aliquota
dell'addizionale   regionale   IRPEF   e'   determinata,  in  termini
percentuali, sottraendo al coefficiente 1 il rapporto tra l'ammontare
di  euro  29.235,00  e il reddito imponibile ai fini dell'addizionale
regionale IRPEF del soggetto stesso. L'aliquo-ta cosi' determinata e'
arrotondata  alla  quarta  cifra decimale; l'ultima cifra decimale e'
arrotondata per eccesso o per difetto a seconda che la cifra decimale
immediatamente successiva sia non inferiore o inferiore a cinque.
  4.  Per  gli anni 2008 e 2009 l'aliquota dell'addizionale regionale
IRPEF  resta  confermata  nella percentuale dello 0,9 per cento per i
soggetti  aventi  un  reddito  imponibile  ai  fini del-l'addizionale
regionale  IRPEF non superiore ad euro 50.000,00 aventi fiscalmente a
carico,  ai sensi del comma 3 dell'art. 12 del decreto del Presidente
della  Repubblica  22  dicembre  1986, n. 917 «Approvazione del testo
unico  delle imposte sui redditi», tre figli. Qualora i figli siano a
carico  di  piu'  soggetti, l'aliquota dello 0,9 per cento si applica
solo  nel  caso  in  cui  la  somma  dei  redditi  imponibili ai fini
dell'addizionale regionale IRPEF non sia superiore ad euro 50.000,00.
La  soglia  di  red-dito  imponibile  di  cui  al  presente  comma e'
innalzata di euro 10.000,00 per ogni figlio a carico oltre il terzo.
  5. Resta altresi' confermato quanto stabilito dal comma 5 dell'art.
1 della legge regionale 26 novembre 2005, n. 19.